Trib. Cagliari, 3.5.13, n. 1480/13

Prestazione d’opera – Consegna – Accettazione – Termine di decadenza per la denuncia dei vizi dell’opera.

In forza di quanto espresso dall’art. 2226 c.c. “l’accettazione espresa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto di accettazione questi erano noti al comittente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati”, e dunque sono precluse le azioni o eccezioni fondate sull’esistenza degli stessi (risoluzione del contratto, risarcimento danni, riduzione del prezzo).

Il principio richiamato si applica al caso degli impianti di climatizzazione di cui il committente denuncia la difformità rispetto agli accordi contrattuali, dato che tale connotato era, se non noto, quantomeno conoscibile con la ordinaria diligenza all’esito di un esame meramente visivo del macchinario (esame dell’apposita targhetta).

Non è applicabile la disciplina dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. in quanto essa attiene al fatto costitutivo del credito azionato ed esclude in radice l’adempimento della prestazione da cui origina, secondo il rapporto di sinallagmaticità proprio di tale categoria di contatti, il credito vantato dall’altro contraente.

In materia di contratto d’opera si applica invece l’art. 2226 c.c., che presuppone l’esecuzione (totale o parziale) della prestazione pattuita, e la presenza di vizi o difformità tali da incidere sulla destinazione del bene o dell’opera dedotti in contratto. Tale eccezione, dunque, non attiene al fatto costitutivo del credito (come accade per l’art. 1460 cit.) ma origina in capo all’altro contraente autonome posizioni creditorie, concretantisi nella facoltà di chiedere l’eliminazione dei viziovvero la risoluzione del contratto, come pure la riduzione del prezo ed il risarcimento dei danni.

Pertanto, il fatto costitutivo dell’eccezione dev’essere provato e la sua proposizione è subordinata all’adempimento del preventivo onere di denuncia.