Trib. Cagliari, 16.5.12, n. 1307/12

Opposizione a decreto ingiuntivo – Contestazione del credito ingiunto – Onere della prova dell’esistenza del credito – Sussiste – Esibizione delle bolle di consegna della merce – Insufficienza.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto ha l’onere di dimostrare l’esistenza del credito, anche attraverso il deposito delle fatture. Non è invece sufficiente il deposito delle bolle di consegna della merce le quali, oltre ad essere prive dell’indicazione espressa della fattura alla quale si riferiscono, sono intestate ad una ditta diversa da quella nei confronti della quale è stata emessa l’ingiunzione opposta (nel caso di specie si trattava di una parziale omonimia tra un’impresa individuale ed una società cooperativa, entrambe riconducibili alla medesima persona fisica).