TAR Sardegna, sez. I, 20.2.14, n° 152/14

Procedura ad evidenza pubblica – Annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva – Effetti – Ottemperanza – Astreinte – Determinazione del danno per ulteriore ritardo della P.A.

In caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per il mancato possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso pubblico, la P.A. non può procedere ad una nuova valutazione dei requisiti di gara per verificare se il soggetto inizialmente aggiudicatario ha, nel frattempo, maturato i requisiti non posseduti al momento dell’aggiudicazione annullata.

Infatti, la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione è portatrice di un vincolo conformativo che si impone all’amministrazione soccombente in sede di rinnovazione dell’attività amministrativa, e si articola intorno a due punti: l’accertamento dell’illegittimità dell’ammissione alla procedura di gara dell’offerta presentata dal concorrente risultato privo dei requisiti, che avrebbe dovuto essere escluso; l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione definitiva disposta a favore del medesimo concorrente, e il suo conseguente annullamento.

Dunque, il successivo atto col quale la P.A. ha nuovamente verificato il possesso dei requisiti e ha nuovamente aggiudicato la gara al concorrente che li ha conseguiti solo dopo la prima aggiudicazione,si pone in evidente contrasto col giudicato amministrativo, poiché non ha tenuto conto del vizio in base alla quale è stata annullata l’aggiudicazione, costituito dall’illegittima ammissione del concorrente.

Sussistono inoltre i presupposti per la fissazione, a carico dell’Amministrazione, della sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a. , norma che disciplina, nel processo amministrativo, l’istituto della cosiddetta “penalità di mora”, modellato sulla figura dell’astreinte francese, e consistente nell’applicazione di una misura coercitiva indiretta di carattere pecuniario, avente natura sanzionatoria e finalizzata a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione cui è tenuto in virtù dell’ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2011, n. 6688; sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4685). Non sussistendo impedimenti per iniquità o altre ragioni ostative rilevanti, si deve ritenere che corrisponda ad un interesse della ricorrente, meritevole di tutela, la fissazione di un termine per ottemperare, accompagnato dalla previsione della sanzione pecuniaria in caso di ulteriore inadempimento.

Con riferimento al quantum della sanzione, in applicazione dei criteri sanciti dall’articolo 614-bis, comma 2, c.p.c. (cfr. sull’applicabilità di tali criteri: Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688, nonché Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2012, n.2744) – secondo cui “il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” – si ritiene congrua e non eccessiva la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ulteriore inadempimento, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.