CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO,
ORDINANZA N. 12572/22, DEPOSITATA IL 21.4.2022, RIGETTA.
RESISTENTE: S.H. SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi,
RICORRENTE: E. SERVIZI SPA.
ESTRATTO:
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da rigettare.
In particolare, sotto un primo profilo, la ricorrente denuncia l’erroneità dell’
accertamento dei presupposti in fatto, relativi alla sussistenza di un’ipotesi di
irreperibilità c.d. relativa, che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere
necessario il rispetto delle forme di cui all’art. 140 c.p.c., secondo la previsione dell’
ultimo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973; per fare ciò la ricorrente lamenta
l’omesso esame dell’avviso di ricevimento, che non recherebbe alcuna attestazione
sulle ragioni dell’irreperibilità c.d. relativa; i motivi, in quanto basati sull’errata
lettura dell’avviso di ritorno, che non risulta idoneamente riprodotto e allegato al
ricorso, sono inammissibili; questa Corte ha più volte affermato che, in base al
principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366, n. 6, c.p.c.,
l’atto d’impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire
la ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì a
permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far
rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti
attinenti al pregresso giudizio di merito. Il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne
specificamente, a pena d’inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la
produzione, gli atti ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la
riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la
riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui
corrisponde l’indiretta riproduzione. Dunque l’esercizio del potere di diretto esame
degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone
comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è
dispensato dall’onere di specificare (a pena di inammissibilità) il contenuto della
critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti
processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione dev’essere
contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di
esso (cfr., per tutte, Cass., 2 luglio 2020, n. 13508; Cass., n. 145 del 2022).
Inoltre va osservato che le circostanze che caratterizzano la situazione di
irreperibilità c.d. relativa (temporanea non reperibilità del destinatario della
notifica) sono state desunte dalla sentenza impugnata dal complesso dell’attività di
ricerca effettuata dall’agente notificatore riferite al mancato rinvenimento dell’
amministratore sia presso la sede della società che presso la propria abitazione, per
cui la censura del ricorrente non assume rilevanza decisiva ai sensi dell’art. 360, c.
1, n. 5, c.p.c.; quanto, poi, alla denuncia di violazione dell’art. 156 c.p.c., va rilevata
la sua infondatezza; si allude all’operatività dell’effetto sanante di cui all’art. 156
c.p.c. derivante dall’invio della raccomandata informativa rispetto all’omessa
affissione presso la porta di abitazione del destinatario dell’atto previsto dall’art.
140 c.p.c.; tale effetto sanante non si è verificato, nel caso di specie, perché una
delle tre formalità previste, e cioè l’affissione presso la porta dell’abitazione del
destinatario dell’avviso di deposito non è stata posta in essere e il destinatario non
ha mai ricevuto effettivamente la cartella da notificare (v., ex plurimis, Cass.,
30.12.2016. n. 27479).
La nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato
disposto degli artt. 26 del DPR n. 602/1973, 60 del DPR n. 600/1973 e 140 c.p.c.,
che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa di
abitazione, è sanata per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento effettivo della
raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità
informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle
disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento
postale, cosicchè è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto
dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la
qualità del consegnatario o la sua relazione col destinatario, viceversa la mera
compiuta giacenza della raccomandata non sana il difetto di notificazione.
Il ricorso va, quindi, rigettato.