TAR SARDEGNA, SEZIONE PRIMA,
SENTENZA N. 766/21, DEPOSITATA IL 11.11.2021, RESPINGE.
RICORRENTE: C. SOC. COOP.,
c/ RESISTENTE: COMUNE DI Q., rappresentato e difeso dall’avv. Piero Franceschi,
INTERESSATI: FALLIMENTO COOP. A.U.; CONSORZIO S.C. IN L.C.A.
ESTRATTO:
Come ha affermato il Comune, la ricorrente non poteva beneficiare della proroga
per legge della durata dei titoli edilizi disposta con l’art. 30, commi 3 e 3bis, del d.l.
n. 69, del 21.6.2013, convertito in legge n. 98, del 9.8.2013, che ha introdotto
alcune misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui
all’epoca si trovavano ad operare le imprese edili.
In particolare, il citato art. 30, al comma 3, ha previsto una proroga di due anni dei
termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi
prima del 22 giugno 2013.
Il comma 3 bis, aggiunto in sede di conversione, ha poi previsto che: “Il termine di
validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17.8.1942, n.1150, ovvero degli accordi
similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31.12.
2012, sono prorogati di tre anni”.
Tale secondo comma, al quale evidentemente intendeva riferirsi la ricorrente nella
sua istanza, si deve ritenere abbia esteso di tre anni, pur con una formulazione non
proprio felice, la validità decennale dei piani di lottizzazione, di cui all’art. 28,
comma 5, della legge della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dei
termini di inizio e fine lavori previsti dalle relative convenzioni.
L’indicata disposizione non ha tuttavia prorogato espressamente anche la validità e
quindi l’efficacia dei Piani di Edilizia Economica e Popolare, disciplinati dalla legge
n. 865/1971, che peraltro hanno la durata più lunga (18 anni) connessa all’efficacia
dei relativi vincoli espropriativi.
Considerato che la citata disposizione contenuta nella legge n. 98, del 9.8.2013,
determina una deroga, in via transitoria, ai termini previsti da altre disposizioni di
legge, la sua interpretazione dev’esser rigorosa e si deve, quindi, ritenere che la sua
applicazione non possa estendersi a fattispecie diverse in essa non espressamente richiamate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti, li respinge.