Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile
Richieste di contributo unificato della Corte App. Cagliari per giudizi rinvio
Foglio di informazioni n. 3/2018 della direzione generale Giust. civile
Sintesi:
Si ritiene d’interesse generale l’argomento del “contributo unificato nei giudizi di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione”, perché la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, Sez. civile, insiste per ottenere il versamento del contributo unificato anche in tale ipotesi, per di più pretendendolo nella stessa misura -maggiorata del 50%- prevista per i giudizi di appello.
Al contrario, il provvedimento del 14.5.2018 della Direzione Generale della Giustizia Civile, che si trova pubblicato all’interno del c.d. Foglio di Informazione n. 3 del 2018 del Ministero della Giustizia, lo esclude.
Tale provvedimento contiene la seguente istruzione, rivolta alle Cancellerie: “Il giudizio di rinvio non è configurato dall’ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato”.
Ciò conduce alla conclusione che il contributo unificato per il giudizio di rinvio non può essere preteso in assoluto, ma di certo esclude la legittimità della prassi invalsa presso gli uffici amministrativi della Corte d’Appello di Cagliari di chiederne la corresponsione nella misura maggiorata del 50% rispetto all’importo del primo grado di giudizio.
La ratio appare chiara. Il giudizio di rinvio è finalizzato al compimento della c.d. fase rescissoria propria del grado di Cassazione, per la quale il contributo unificato è già stato assolto: infatti, la Cassazione può definire il giudizio, oppure effettuare il solo giudizio rescindente, consistente nell’annullare la sentenza viziata, rinviando per l’adozione di una nuova sentenza al posto di quella cassata al giudice di merito. Ma il contributo unificato è già stato corrisposto anche per il giudizio di merito e quindi la duplicazione richiesta per il giudizio di rinvio è arbitraria.