Limiti derivanti dalla sentenza parziale ed equità giudiziale correttiva o integrativa.

Corte Suprema di Cassazione, 2^ sezione civile,

ordinanza n. 21258/20, pubblicata in data 5.10.2020, accoglie.

Ricorrente C. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi, c/ C.A.

Estratto:

Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi:

-il terzo riporta nullità della sentenza e del procedimento, violazione del principio ne bis in idem ai sensi del n, 4 dell’art. 360 c.p.c.; la Corte d’Appello ha emesso una sentenza non definitiva con la quale ha separato il giudizio sull’an da quello sul quantum debeatur, accertando che vi era stato un danno derivato dal calo di produzione, disponendo gli accertamenti tecnici per determinarne la misura, ma con la sentenza definitiva la stessa Corte ha pronunciato negando in radice il risarcimento, così pronunciando in contrasto con la sentenza non definitiva;

-il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. e di norme e principi sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; la Corte d’Appello, una volta ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., avrebbe almeno dovuto liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

I due motivi sono fondati. Nella sentenza non definitiva il Giudice d’appello ha accertato che c’era stato un notevole calo produttivo nei mesi da gennaio a marzo 2001; per determinare la misura di tali danni relativamente al calo della produzione, circa il quale erano state fornite prove, ha ritenuto necessario che fossero disposti accertamenti tecnici e per questo ha disposto la prosecuzione del processo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di sentenza definitiva, il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il Giudice di legittimità può rilevare d’ufficio tale violazione (Cass. 6689/2012). Pertanto nella prosecuzione del processo, che atteneva (p. 7 della sentenza definitiva) alla liquidazione del danno conseguente al calo della produzione, il Giudice d’appello, se certamente non era vincolato dalla quantificazione operata dal Consulente Tecnico d’Ufficio, non poteva però fermarsi alla constatazione che non vi erano prove -affermazione in contrasto con quella resa in sede di sentenza non definitiva dell’ esistenza di prove del danno causate dal calo della produzione- visto che i dati forniti dal C. erano privi di elementi obiettivi di riscontro. A fronte della difficoltà di prova (considerato il comportamento del C.A., che si era opposto all’acquisizione di ulteriore documentazione da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio), doveva esercitare il proprio potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa (sui presupposti per l’esercizio di questo potere del Giudice v., da ultimo, Cass. 4310/2018).

L’accoglimento del terzo e del quarto motivo comporta l’assorbimento del quinto, che denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello adeguatamente motivato la propria decisione di discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, trascurando di considerare sia i documenti prodotti dalla società ricorrente, sia quelli reperiti dal Consulente presso le CCIAA.

Segue all’accoglimento del quarto e del terzo motivo di ricorso la cassazione della sentenza definitiva nei limiti dei motivi accolti; la causa va pertanto rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari, che provvederà alla determinazione della misura dei danni subiti dal Covatoio con riferimento al calo della produzione alla luce del principio di diritto sopra ricordato; il Giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.