Regole ermeneutiche degli avvisi di gara e inammissibilità di una “proroga riduttiva”.

TAR SARDEGNA, SEZIONE SECONDA,
SENTENZA N. 138/21, DEPOSITATA IL 8.3.2021, ACCOGLIE.
RICORRENTE M.I. SOC. COOP., rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi,
c/ RESISTENTE REGIONE A.S.; CONTROINTERESSATI ASS.NI CULTURALI W.M. E A.S.

ESTRATTO:
Devono essere ribadite, anche nella presente sede nel merito, le considerazioni già
espresse in sede cautelare, con l’ordinanza n. 21 del 30 gennaio 2020, in ordine
alla correttezza e legittimità dell’interpretazione della norma in questione offerta
dalla parte ricorrente, allorché è stata valutata positivamente <<la probabilità
dell’esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte
ricorrente, considerato, in particolare, che – stante il tenore letterale dell’art. 9
dell’Allegato 1 della D.G.R. 30/34 del 12 giugno 2018 – deve ritenersi corretta
l’interpretazione della norma offerta dalla ricorrente secondo cui è sufficiente il
rispetto di “una” delle modalità precisate nella norma medesima, atteso che la
società ricorrente risulta avere presentato il rendiconto entro tre mesi dalla
conclusione dell’evento (prima modalità prevista dalla norma)>>.
Non può essere infatti condiviso l’assunto dell’Amministrazione resistente secondo
cui, nel caso di specie, sarebbe esclusivamente applicabile la terza modalità
prevista dalla norma in questione, dovendo essere condiviso il rilievo della
ricorrente secondo cui, se tale fosse stato l’intendimento della disposizione in
questione, la medesima avrebbe dovuto esser formulata diversamente, stabilendosi
in maniera chiara e univoca l’applicabilità della sola terza modalità per le
fattispecie, quali quella oggi in esame, concernenti manifestazioni che si sono
concluse tra il 15 novembre e il 31 dicembre.
La disposizione in questione, così come formulata, offre invece ai soggetti
interessati tre diverse modalità per la presentazione del rendiconto della
manifestazione, senza alcuna limitazione, riserva o condizione, per cui le tre
modalità devono ritenersi equivalenti e alternative, con conseguente possibilità per
i medesimi soggetti interessati di procedere alla presentazione del rendiconto della
manifestazione “nel rispetto di una delle seguenti modalità” offerte dalla norma
medesima (come chiaramente affermato nella parte iniziale della norma stessa),
senza che ciò possa determinare – come invece ritenuto dall’Amministrazione-
alcun inadempimento e violazione della norma, con conseguente revoca del
contributo concesso.
Deve essere altresì condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui la proroga del
termine disposta con la D.G.R. 4/43 del 22 gennaio 2019, proprio in quanto atto di
proroga, non può che concernere i termini che avessero scadenza anteriore alla
data 15.2.2019 e non anche quelli che, in forza della norma generale, sarebbero
scaduti successivamente a tale data, posto che in tale ipotesi non si disporrebbe
una “proroga”, bensì una riduzione del termine concesso dalla norma generale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte d’interesse della ricorrente.