Ineseguibilità di convenzione di lottizzazione, restituzione delle aree e limiti al risarcimento danni.

TAR SARDEGNA, SEZIONE SECONDA,
SENTENZA N. 484/20, DEPOSITATA IL 11.9.2020, IN PARTE ACCOGLIE, IN PARTE DICHIARA IMPROCEDIBILE E IN PARTE RIGETTA.
RICORRENTI B.M. + 34, INTERVENIENTE C.NU.R. c/ RESISTENTE COMUNE DI C., rappresentato e difeso dall’avv. Piero Franceschi

ESTRATTO:

Con l’atto introduttivo del gravame si chiede – tra l’altro- l’annullamento del Piano Particolareggiato, con valenza di Piano di Risanamento, della sub zona 10 della fascia costiera F in territorio di Comune di C., F. 43, in località Villa R.; delle delibere di Consiglio Comunale di approvazione definitiva e riapprovazione del suddetto Piano Particolareggiato; della deliberazione di Giunta Municipale di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Particolareggiato; della delibera del C.C. di approvazione della proposta di convenzionamento del detto Piano Particolareggiato di Risanamento Urbanistico del Comparto 10; nonché della convenzione di lottizzazione ex art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, stipulata tra i ricorrenti e il Comune di C.

Con i motivi aggiunti si chiede l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di C. n. 3 del 28.3.2014 – con la quale si ritiene non più sostenibile il PRU del Comparto 10 località Villa R.

Ferma restando l’ammissibilità e l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione di tale deliberazione del Comunale di C. n. 3, del 28.3.2014, nella sola parte in cui si limita a sospendere la riscossione dell’imposta IMU, anziché adottare tutte le determinazioni necessariamente conseguenti alla rilevata inattuabilità del Piano; deve prendersi atto che Consiglio tale deliberazione -nella parte principale in cui è stata definitivamente acclarata e sancita dall’Amministrazione resistente l’inattuabilità del Piano Particolareggiato, con valenza di Piano di Risanamento, perché ritenuto non più sostenibile, urbanisticamente e paesaggisticamente -in quanto atto conforme e satisfattivo dell’interesse dei ricorrenti, determina, da un lato, l’inammissibilità della domanda di annullamento integrale di tale deliberazione n. 3/2014, così come avanzata con i motivi aggiunti; nonché l’improcedibilità delle domande di annullamento avanzate con l’atto introduttivo del ricorso.

Deve essere disattesa l’eccezione del Comune resistente di inammissibilità del ricorso collettivo, non ravvisandosi, nel caso di specie, elementi ostativi alla proposizione del ricorso collettivo, stante l’omogeneità delle situazioni sostanziali e

processuali e l’assenza di un conflitto di interessi tra le parti.

Permane l’interesse dei ricorrenti alla decisione del ricorso nella parte in cui si chiede l’accertamento dell’obbligo e la conseguente condanna del Comune di C. alla restituzione a favore dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione, delle aree da quest’ultimi ceduti al Comune a seguito del relativo obbligo imposto loro dalla convenzione; l’accertamento dell’obbligo e la conseguente condanna del Comune di C. al rimborso a favore dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione, di ogni somma da questi ultimi versata al Comune nell’ambito degli obblighi assunti dai ricorrenti nell’ambito di suddetta convenzione; nonché il risarcimento dei danni subiti e/o subendi dai ricorrenti a causa dei provvedimenti illegittimi ivi impugnati e/o per la violazione degli obblighi di correttezza e/o buona fede da parte del Comune di C.

In ordine a tali domande, ritiene il Collegio di dovere confermare, anche riguardo al caso di specie, quanto già in proposito deciso -relativamente a fattispecie del tutto analoghe e aventi ad oggetto il medesimo piano di risanamento- con le sentenze di questo Tribunale, II Sezione, n. 289/2019 e n. 306/2019.

Con tali sentenze è stata, in primo luogo, ribadita “l’inattuabilità dell’iniziativa intrapresa dal Comune di Castiadas e dai proprietari dei terreni ricompresi per l’esecuzione del Piano Particolareggiato con valenza di Piano di Risanamento Urbanistico del Comparto 10 o sub-zona F10 di C., in loc. Nu. R., approvato con delibera C.C. n. 27/1993”, così come già in precedenza stabilita con le sentenze del TAR Sardegna, Sezione II, n. 730, 731, 732 e 733 del 7 luglio 2011 e con le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3385 del 21 giugno 2013 e n. 2359 del 30 aprile 2013.

Espressamente richiamate le argomentazioni espresse dalla Sezione in tali decisioni n. 289/2019 e n. 306/2019, da ritenersi parte integrante della presente sentenza, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti di restituzione dei terreni che hanno costituito oggetto di cessione in favore del Comune, posto che, “essendo venuta meno la causa del loro trasferimento alla mano pubblica, i terreni che in applicazione della clausola convenzionale erano stati ceduti al Comune di C. dai partecipanti alla convenzione dovranno essere retrocessi in favore dei proprietari”.

In accoglimento della domanda di condanna del Comune di C. al rimborso a favore dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione, delle somme versate al Comune nell’ambito degli obblighi assunti dai ricorrenti con la suddetta Convenzione, deve ordinarsi la restituzione dei versamenti effettuati nel corso degli anni per ICI/IMU dai proprietari dei lotti compresi nel Piano di risanamento per cui è causa per la parte eccedente quella dovuta in relazione all’effettiva qualificazione urbanistica dell’area, non potendo il Comune lucrare un maggiore incasso sulla base di una quantificazione operata tenendo conto di una destinazione edificatoria delle aree in realtà insussistente, come già rilevato nelle sentenze richiamate.

Devono essere infine disattese le ulteriori domande risarcitorie così come avanzate

dai ricorrenti nel ricorso, per le medesime ragioni e motivazioni espresse nelle citate sentenze n. 289/2019 e n. 306/2019, da ritenersi integralmente confermate

avuto riguardo al caso in esame.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere parzialmente accolti, nei sensi e nei limiti sopra evidenziati, mentre, per il residuo,

il ricorso deve essere, in parte, dichiarato improcedibile e, nella restante parte, respinto e i motivi aggiunti -sempre nella restante parte- devono essere dichiarati inammissibili, per come sopra evidenziato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti in parte dichiara inammissibili i motivi aggiunti, in parte accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, nella restante parte, dichiara improcedibile e respinge l’atto introduttivo del gravame. Spese compensate.