Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro,
ordinanza n. 22405/20, depositata il 15.10.2020, accoglie.
Ricorrente P.O. rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi, c/ C.A.
Estratto:
Col secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- violazione dell’art. 113 c.p.c. per contraddittorietà della decisione con gli orientamenti di questa Corte in materia di Posizione Organizzativa e con la stessa giurisprudenza della Corte d’Appello di Cagliari.
Ha premesso che la Posizione Organizzativa, ricoperta da controparte fino al 30.4.2008, non era stata revocata ma non confermata alla scadenza e che il CCNL stipulato in data 31.3.1999, agli artt. 8 e 9, aveva previsto il conferimento delle P.O. sulla base e per effetto di un incarico a termine.
Quanto al controllo sulla motivazione del mancato rinnovo, nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato la regola della giustificazione operava solo ove contemplata dalla legge o dal contratto.
Con la terza censura si deduce -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.- omesso esame circa fatti decisivi del giudizio e oggetto di discussione fra le parti, sempre sotto il profilo della mancata considerazione del nuovo regime degli inquadramenti di cui al CCNL 31.3.1999, art. 8.
Con il quarto motivo la P. ha censurato la sentenza -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- per violazione o falsa applicazione del CCNL 31.3.1999 e di norme di diritto, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato nell’inquadramento della C. nella posizione D3 il presupposto necessario e sufficiente per poterle garantire sine die la titolarità di una P.O.
Il secondo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo motivo, che sostanzialmente prospetta le medesime questioni sotto il profilo del vizio di motivazione.
Per il comparto Regioni e Autonomie locali il CCNL del 31.3.1999, di revisione del sistema di classificazione professionale, introduceva (con l’art. 3) l’inquadramento del personale non dirigenziale in quattro categorie, progressivamente dalla lett. A alla lett. D, prevedendo per il personale della cat. D l’istituzione di un’area delle Posizioni Organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e seguenti. Di qui il superamento del sistema delle qualifiche funzionali e il reinquadramento del personale in servizio secondo le previsioni di corrispondenza della tab. c) allegata al contratto (art. 7).
Ai sensi del richiamato art. 8, comma 1, le P.O. costituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (lettera a); lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione (lettera b); lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevate autonomie ed esperienza (lettera c). A tenore del successivo comma 2 tali posizioni -che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995- possono esser assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella cat. D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.
Secondo tali regole gli incarichi relativi all’area delle P.O. sono conferiti dai Dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi (art. 9, commi 1 e 3).
All’attribuzione dell’incarico è collegato un trattamento economico accessorio, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 10).
Il CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del successivo quadriennio normativo 2002-2005 prevede che: gli Enti valorizzano le alte professionalità del personale della cat. D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c), CCNL 31.3.1999, e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL (art. 10, comma 1).
Tale disciplina è rimasta in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNL 2006-2009 del 11.4.2008.
Questa Corte ha già precisato, in tema di lavoro pubblico negli Enti Locali, che il conferimento di una P.O. non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue, in termini generali, che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. e del D.lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 52, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass. 25.10.2019, n. 27384; Cass. 10.7.2019, n. 18561; Cass. 30.3.2015, n. 6367).
Anche le Sezioni Unite, ai fini del riparto di giurisdizione, hanno affermato che la P.O. non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico; per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, secondo la disciplina degli artt. 8 e 8 del CCNL stipulato il 31.3.1999, il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato; è, infine, revocabile (Ss.Uu. n. 8836/10).
Parimenti è stato chiarito che il rinnovo delle P.O. costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporre con atto scritto e motivato; pertanto mentre l’eventuale revoca dell’incarico prima della sua scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, la cessazione dell’incarico conferito alla sua naturale scadenza non obbliga l’Amministrazione a una qualsivoglia motivata determinazione (Cass., sez. Lav., 10.7.2015, n. 14472).
Per quanto accertato nella sentenza impugnata, nella fattispecie di causa si è verificato il mancato rinnovo alla C. dell’incarico di Posizione Organizzativa dopo la naturale scadenza, nell’aprile 2008, che dunque non richiedeva alcuna determinazione né motivazione.
La Corte territoriale si è discostata dai princìpi sopra esposti, che in questa sede vanno ribaditi, sul rilievo che l’originaria ricorrente era inquadrata nella posizione D3 – ex VIII qualifica funzionale; ha infatti ritenuto che a tale inquadramento debba corrispondere la responsabilità di un servizio, responsabilità che nello specifico organigramma della P. corrispondeva alla titolarità di una P.O.
Tale conclusione si pone in contrasto con il dettato degli artt. 8 e 9 del CCNL del 31.3.1999. Il disposto dei richiamati articoli esclude ogni possibilità di conseguire o comunque di mantenere la Posizione Organizzativa fuori dalle procedure in essi stabilite. In tal senso è chiaro il tenore testuale del comma 2 dell’art. 8. La C., in quanto dipendente inquadrata nella ex VIII qualifica funzionale, ha avuto accesso alla posizione economica D3 secondo la tabella di corrispondenza allegata al CCNL 31.3.1999.
Nel nuovo sistema di classificazione, ai sensi dell’art. 3 del predetto CCNL, ciascuna categoria individua mansioni professionalmente equivalenti e nel sua ambito sono individuate posizioni differenziate unicamente sotto il profilo economico, sicchè alla posizione D3 non può attribuirsi alcun rilievo di apicalità in termini di mansioni.
La cat. D, secondo la declaratoria riportata nell’allegato a) al CCNL, non è caratterizzata, contrariamente a quanto assunto in sentenza, dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un Servizio, potendo avere un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo. Di qui l’infondatezza dell’assunto secondo cui, nell’ipotesi in cui nell’organigramma dell’Ente Locale le P.O. coincidano con la responsabilità dei Servizi, sussisterebbe un diritto dei funzionari D3 ad ottenerle. La sentenza impugnata dev’essere conclusivamente cassata nella parte in cui ha dichiarato illegittima la privazione dal 1.5.2008 della responsabilità del Servizio Controllo atmosferico e acustico e ha condannato la P. al pagamento dell’ indennità di posizione organizzativa maggiorata degli interessi legali. La causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, affinchè si adegui nella decisione ai principi di diritto qui ribaditi.